LEGGE REGIONALE N
TITOLO IV
SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE, INFORMAZIONE E
PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 11

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 21-08-1997
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA' DI
VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE
DISABILI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 77
del 26 agosto 1997

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

 

 

 

Il CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I
FINALITA'

ARTICOLO 2

 

Interventi
1.  Gli  obiettivi  di  cui all'art.  1  sono  perseguiti
mediante:
a)  la  promozione  di attività  di sensibilizzazione  ed
informazione,  per  rimuovere  gli  ostacoli  di   ordine
culturale  che  possono  impedire l'integrazione  sociale
delle persone disabili;
b)  il coordinamento delle attività  di informazione e di
consulenza   sulle   tematiche  delle  disabilità ,   sul
superamento delle barriere e sugli ausili;
c)  il  sostegno  all'istituzione del servizio  di  aiuto
personale;
d)  la  promozione  di  interventi  atti  a  favorire  la
mobilità   individuale e l'autonomia  personale  mediante
contributi  finanziari  per  l'acquisto  di   ausili   ed
attrezzature   e   per   l'adattamento   dei   mezzi   di
locomozione  privati, nonchè  favorendo il  miglioramento
dell'accessibilità  dei servizi di interesse  pubblico  e
privato e degli spazi aperti al pubblico;
e)  l'istituzione della Consulta regionale per i problemi
dei  disabili e la promozione di iniziative per  favorire
la partecipazione.

 

 

 

 

TITOLO III
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA

ARTICOLO 10

 

Interventi per la permanenza nella propria abitazione
1.  La  Regione,  al fine di limitare  le  situazioni  di
dipendenza  assistenziale e per favorire l'autonomia,  la
gestione  e la permanenza nel proprio ambiente  di  vita,
concede contributi finalizzati alla dotazione:
a)  di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il
controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento  delle
attività  quotidiane;
b)  di  ausili, attrezzature e arredi personalizzati  che
permettono di risolvere le esigenze di fruibilità   della
propria abitazione;
c) di attrezzature tecnologicamente idonee per avviare  e
svolgere  attività   di lavoro, studio  e  riabilitazione
nel   proprio   alloggio,  qualora  la   gravità    della
disabilità    non   consenta  lo  svolgimento   di   tali
attività  in sedi esterne.
2.   La  Giunta  regionale  definisce  i  criteri  e   le
modalità   di  accesso  ai  contributi  che  non  possono
comunque  essere superiori al cinquanta per  cento  della
spesa ritenuta ammissibile.
3.  La  Regione è  autorizzata ad anticipare od integrare
i  finanziamenti dei contributi di cui all'art. 10  della
legge  9  gennaio  1989 n. 13, per  la  realizzazione  di
opere   direttamente   finalizzate   al   superamento   e
all'eliminazione di barriere architettoniche  in  edifici
già    esistenti   adibiti  ad  abitazioni   private.   I
contributi  sono concessi ed erogati con le  procedure  e
le  modalità  indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della
legge n. 13 del 1989.

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989 Articolo 8

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989 Articolo 9

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989 Articolo 10

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989 Articolo 11

 

 

Sensibilizzazione culturale, documentazione e consulenza
1.  La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di
sensibilizzazione culturale ed informazione  e  coordina,
direttamente  o attraverso convenzione, le  attività   di
documentazione   e   di   consulenza   nell'area    della
disabilità , mediante:
a)   l'organizzazione  o  il  sostegno  a   campagne   di
informazione  e di educazione volte al superamento  degli
ostacoli  di  ordine  culturale  all'integrazione   delle
persone  disabili,  all'abbattimento  delle  barriere  ed
alla  conoscenza  dell'offerta dei servizi  presenti  sul
territorio,   in   collaborazione  con   le   istituzioni
pubbliche,  le  autonomie locali, le  organizzazioni  del
volontariato, le associazioni e gli enti morali;
b)  la  catalogazione  delle disposizioni  legislative  e
amministrative   di   settore,   anche   avvalendosi   di
tecnologie   che   ne   facilitino   l'accesso    e    la
consultazione da parte dei soggetti interessati;
c)    la   promozione   di   specifiche   iniziative   di
aggiornamento e di formazione;
d)  il supporto e la messa in rete di servizi a cui  fare
riferimento per la valutazione sugli ausili, sui  presidi
e sulle tecnologie più  idonei a favorire l'autonomia;
e)  la  documentazione e la promozione di studi, ricerche
e  progetti, anche in collaborazione con gli ordini e  le
associazione   professionali  competenti,   relativi   al
superamento   delle  barriere,  al  fine  di  individuare
soluzioni  atte  a  migliorare  l'accessibilità    e   la
fruibilità   degli edifici, dei percorsi e dei  mezzi  di
trasporto da parte delle persone disabili;
f)   la  presentazione  al  Consiglio  regionale  di  una
relazione   annuale  sullo  stato  di  attuazione   delle
politiche a favore delle persone disabili.
2.  Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
1,  la  Giunta  regionale si avvale, in via  prioritaria,
dell'apporto  e  della  collaborazione  della  rete   dei
Centri  Documentazione  Handicap,  degli  Enti  pubblici,
delle  Università   e  di ogni altro  ente,  istituzione,
associazione  di natura pubblica o privata competente  in
materia.

 

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