LEGGE REGIONALE N. 29 DEL
21-08-1997
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Indice:
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Il CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO |
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TITOLO I
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Interventi
1. Gli obiettivi di cui all'art. 1 sono perseguiti
mediante:
a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed
informazione, per rimuovere gli ostacoli di ordine
culturale che possono impedire l'integrazione sociale
delle persone disabili;
b) il coordinamento delle attività di informazione e di
consulenza sulle tematiche delle disabilità , sul
superamento delle barriere e sugli ausili;
c) il sostegno all'istituzione del servizio di aiuto
personale;
d) la promozione di interventi atti a favorire la
mobilità individuale e l'autonomia personale mediante
contributi finanziari per l'acquisto di ausili ed
attrezzature e per l'adattamento dei mezzi di
locomozione privati, nonchè favorendo il miglioramento
dell'accessibilità dei servizi di interesse pubblico e
privato e degli spazi aperti al pubblico;
e) l'istituzione della Consulta regionale per i problemi
dei disabili e la promozione di iniziative per favorire
la partecipazione.
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ARTICOLO 10
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Interventi per la permanenza nella propria abitazione
1. La Regione, al fine di limitare le situazioni di
dipendenza assistenziale e per favorire l'autonomia, la
gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita,
concede contributi finalizzati alla dotazione:
a) di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il
controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle
attività quotidiane;
b) di ausili, attrezzature e arredi personalizzati che
permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della
propria abitazione;
c) di attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e
svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione
nel proprio alloggio, qualora la gravità della
disabilità non consenta lo svolgimento di tali
attività in sedi esterne.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le
modalità di accesso ai contributi che non possono
comunque essere superiori al cinquanta per cento della
spesa ritenuta ammissibile.
3. La Regione è autorizzata ad anticipare od integrare
i finanziamenti dei contributi di cui all'art. 10 della
legge 9 gennaio 1989 n. 13, per la realizzazione di
opere direttamente finalizzate al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici
già esistenti adibiti ad abitazioni private. I
contributi sono concessi ed erogati con le procedure e
le modalità indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della
legge n. 13 del 1989.
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ARTICOLO 11
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Sensibilizzazione culturale, documentazione e consulenza
1. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di
sensibilizzazione culturale ed informazione e coordina,
direttamente o attraverso convenzione, le attività di
documentazione e di consulenza nell'area della
disabilità , mediante:
a) l'organizzazione o il sostegno a campagne di
informazione e di educazione volte al superamento degli
ostacoli di ordine culturale all'integrazione delle
persone disabili, all'abbattimento delle barriere ed
alla conoscenza dell'offerta dei servizi presenti sul
territorio, in collaborazione con le istituzioni
pubbliche, le autonomie locali, le organizzazioni del
volontariato, le associazioni e gli enti morali;
b) la catalogazione delle disposizioni legislative e
amministrative di settore, anche avvalendosi di
tecnologie che ne facilitino l'accesso e la
consultazione da parte dei soggetti interessati;
c) la promozione di specifiche iniziative di
aggiornamento e di formazione;
d) il supporto e la messa in rete di servizi a cui fare
riferimento per la valutazione sugli ausili, sui presidi
e sulle tecnologie più idonei a favorire l'autonomia;
e) la documentazione e la promozione di studi, ricerche
e progetti, anche in collaborazione con gli ordini e le
associazione professionali competenti, relativi al
superamento delle barriere, al fine di individuare
soluzioni atte a migliorare l'accessibilità e la
fruibilità degli edifici, dei percorsi e dei mezzi di
trasporto da parte delle persone disabili;
f) la presentazione al Consiglio regionale di una
relazione annuale sullo stato di attuazione delle
politiche a favore delle persone disabili.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
1, la Giunta regionale si avvale, in via prioritaria,
dell'apporto e della collaborazione della rete dei
Centri Documentazione Handicap, degli Enti pubblici,
delle Università e di ogni altro ente, istituzione,
associazione di natura pubblica o privata competente in
materia.
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